Come e quando fare la denuncia per maltrattamento di animali
Querela e denuncia da parte dei privati
Tralasciando ogni questione strettamente tecnica (soprattutto con riferimento alle formalità di deposito), bisogna preliminarmente chiarire che i reati, in relazione alla "procedibilità", si distinguono - per la parte che qui interessa - in almeno due grandi categorie: quelli "perseguibili" a querela di parte e quelli "perseguibili" d'ufficio.
Tale distinzione è riscontrabile unicamente dopo una lettura delle singole norme incriminatrici del Codice penale.
La differenza - in estrema sintesi - risiede sul fatto che i reati perseguibili a querela sono quelli per la cui punizione del colpevole la legge richiede un impulso o un'iniziativa da parte della persona offesa che, entro tre mesi dal fatto, dovrà formalizzare un atto (denominato querela) indirizzato all'Autorità Giudiziaria con il quale espone i fatti che ritiene costituiscano reato chiedendo la punizione del colpevole ove ne venisse accertata la responsabilità.
I reati perseguibili d'ufficio, invece, sono quelli per i quali l'Autorità Giudiziaria, una volta che è venuta a conoscenza (ad es. attraverso una relazione della Polizia Giudiziaria, ovvero una denuncia) del fatto in astratto riconducibile a un reato, ha il dovere di proseguire le indagini anche in assenza di altro impulso da parte di terzi eventualmente offesi.
Se ne conclude che ove un reato sia perseguibile a querela di parte, se manca questo atto (ovvero è proposto oltre i termini), la conseguenza sarà, di regola, la non procedibilità per mancanza dell'atto di impulso.
Per intenderci, tutti i reati contravvenzionali sono perseguibili di ufficio, la competenza (salvo pochissime eccezioni) è del Tribunale penale in formazione monocratica (tranne per l'articolo 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui - salvo che il fatto costituisca più grave reato, competenza di giudizio demandata al Giudice di Pace).
I reati relativi al maltrattamento e all'abbandono di animali rientrano comunque tutti nella categoria di quelli perseguibili d'ufficio.
Premettendo, scrive l'avvocato Ottorino Agati di Roma, che gli atti di denuncia e querela sono privi di specifiche formalità (eccetto quelle legale alle formalità di deposito) e, dunque, alla portata - salvo ipotesi complesse - di tutti, e che presso gli uffici preposti alla ricezione di questi atti sarà possibile trovare una valida assistenza alla compilazione (per la quale è sempre bene contattare prima del deposito un legale di fiducia), ecco un esempio assolutamente generale di denuncia al quale poi adattare con le dovute differenze i singoli atti. Utilizzate l'esempio solo come riferimento.
Artt. 544 bis c.p. (Uccisione di animali); art. 544 ter (Maltrattamento di animali); art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati); art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali); art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) applicabile "salvo che il fatto costituisca più grave reato" (quindi Art.544 bis) e per il quale - per l'ipotesi del primo comma - occorre la proposizione di atto di querela da parte della persona offesa; art. 727 c.p. (Abbandono di animali-Detenzione incompatibile); articolo 2 della Legge (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti).
La denuncia (o querela se si procede per l'articolo 638) va depositata a mano o presso la cancelleria della Procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale) che sono tenuti non solo a riceverla ma anche a disporre subito gli opportuni accertamenti.
Non usate raccomandate o fax.
Inviate a LAV (SOS Maltrattamenti, via Sommacampagna 29, 00185 Roma) copia del vostro atto. Ci permetterà di stilare una statistica nazionale ed eventualmente attivare l'articolo 7 della nuova legge, che permette alle associazioni e gli enti riconosciuti di "perseguire finalità di tutela degli interessi lesi" ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura penale.
Tralasciando ogni questione strettamente tecnica (soprattutto con riferimento alle formalità di deposito), bisogna preliminarmente chiarire che i reati, in relazione alla "procedibilità", si distinguono - per la parte che qui interessa - in almeno due grandi categorie: quelli "perseguibili" a querela di parte e quelli "perseguibili" d'ufficio.
Tale distinzione è riscontrabile unicamente dopo una lettura delle singole norme incriminatrici del Codice penale.
La differenza - in estrema sintesi - risiede sul fatto che i reati perseguibili a querela sono quelli per la cui punizione del colpevole la legge richiede un impulso o un'iniziativa da parte della persona offesa che, entro tre mesi dal fatto, dovrà formalizzare un atto (denominato querela) indirizzato all'Autorità Giudiziaria con il quale espone i fatti che ritiene costituiscano reato chiedendo la punizione del colpevole ove ne venisse accertata la responsabilità.
I reati perseguibili d'ufficio, invece, sono quelli per i quali l'Autorità Giudiziaria, una volta che è venuta a conoscenza (ad es. attraverso una relazione della Polizia Giudiziaria, ovvero una denuncia) del fatto in astratto riconducibile a un reato, ha il dovere di proseguire le indagini anche in assenza di altro impulso da parte di terzi eventualmente offesi.
Se ne conclude che ove un reato sia perseguibile a querela di parte, se manca questo atto (ovvero è proposto oltre i termini), la conseguenza sarà, di regola, la non procedibilità per mancanza dell'atto di impulso.
Per intenderci, tutti i reati contravvenzionali sono perseguibili di ufficio, la competenza (salvo pochissime eccezioni) è del Tribunale penale in formazione monocratica (tranne per l'articolo 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui - salvo che il fatto costituisca più grave reato, competenza di giudizio demandata al Giudice di Pace).
I reati relativi al maltrattamento e all'abbandono di animali rientrano comunque tutti nella categoria di quelli perseguibili d'ufficio.
Premettendo, scrive l'avvocato Ottorino Agati di Roma, che gli atti di denuncia e querela sono privi di specifiche formalità (eccetto quelle legale alle formalità di deposito) e, dunque, alla portata - salvo ipotesi complesse - di tutti, e che presso gli uffici preposti alla ricezione di questi atti sarà possibile trovare una valida assistenza alla compilazione (per la quale è sempre bene contattare prima del deposito un legale di fiducia), ecco un esempio assolutamente generale di denuncia al quale poi adattare con le dovute differenze i singoli atti. Utilizzate l'esempio solo come riferimento.
Artt. 544 bis c.p. (Uccisione di animali); art. 544 ter (Maltrattamento di animali); art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati); art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali); art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) applicabile "salvo che il fatto costituisca più grave reato" (quindi Art.544 bis) e per il quale - per l'ipotesi del primo comma - occorre la proposizione di atto di querela da parte della persona offesa; art. 727 c.p. (Abbandono di animali-Detenzione incompatibile); articolo 2 della Legge (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti).
La denuncia (o querela se si procede per l'articolo 638) va depositata a mano o presso la cancelleria della Procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale) che sono tenuti non solo a riceverla ma anche a disporre subito gli opportuni accertamenti.
Non usate raccomandate o fax.
Inviate a LAV (SOS Maltrattamenti, via Sommacampagna 29, 00185 Roma) copia del vostro atto. Ci permetterà di stilare una statistica nazionale ed eventualmente attivare l'articolo 7 della nuova legge, che permette alle associazioni e gli enti riconosciuti di "perseguire finalità di tutela degli interessi lesi" ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura penale.
Querela e denuncia da parte dei privati
Tralasciando ogni questione strettamente tecnica (soprattutto con riferimento alle formalità di deposito), bisogna preliminarmente chiarire che i reati, in relazione alla "procedibilità", si distinguono - per la parte che qui interessa - in almeno due grandi categorie: quelli "perseguibili" a querela di parte e quelli "perseguibili" d'ufficio.
Tale distinzione è riscontrabile unicamente dopo una lettura delle singole norme incriminatrici del Codice penale.
La differenza - in estrema sintesi - risiede sul fatto che i reati perseguibili a querela sono quelli per la cui punizione del colpevole la legge richiede un impulso o un'iniziativa da parte della persona offesa che, entro tre mesi dal fatto, dovrà formalizzare un atto (denominato querela) indirizzato all'Autorità Giudiziaria con il quale espone i fatti che ritiene costituiscano reato chiedendo la punizione del colpevole ove ne venisse accertata la responsabilità.
I reati perseguibili d'ufficio, invece, sono quelli per i quali l'Autorità Giudiziaria, una volta che è venuta a conoscenza (ad es. attraverso una relazione della Polizia Giudiziaria, ovvero una denuncia) del fatto in astratto riconducibile a un reato, ha il dovere di proseguire le indagini anche in assenza di altro impulso da parte di terzi eventualmente offesi.
Se ne conclude che ove un reato sia perseguibile a querela di parte, se manca questo atto (ovvero è proposto oltre i termini), la conseguenza sarà, di regola, la non procedibilità per mancanza dell'atto di impulso.
Per intenderci, tutti i reati contravvenzionali sono perseguibili di ufficio, la competenza (salvo pochissime eccezioni) è del Tribunale penale in formazione monocratica (tranne per l'articolo 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui - salvo che il fatto costituisca più grave reato, competenza di giudizio demandata al Giudice di Pace).
I reati relativi al maltrattamento e all'abbandono di animali rientrano comunque tutti nella categoria di quelli perseguibili d'ufficio.
Premettendo, scrive l'avvocato Ottorino Agati di Roma, che gli atti di denuncia e querela sono privi di specifiche formalità (eccetto quelle legale alle formalità di deposito) e, dunque, alla portata - salvo ipotesi complesse - di tutti, e che presso gli uffici preposti alla ricezione di questi atti sarà possibile trovare una valida assistenza alla compilazione (per la quale è sempre bene contattare prima del deposito un legale di fiducia), ecco un esempio assolutamente generale di denuncia al quale poi adattare con le dovute differenze i singoli atti. Utilizzate l'esempio solo come riferimento.
Artt. 544 bis c.p. (Uccisione di animali); art. 544 ter (Maltrattamento di animali); art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati); art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali); art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) applicabile "salvo che il fatto costituisca più grave reato" (quindi Art.544 bis) e per il quale - per l'ipotesi del primo comma - occorre la proposizione di atto di querela da parte della persona offesa; art. 727 c.p. (Abbandono di animali-Detenzione incompatibile); articolo 2 della Legge (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti).
La denuncia (o querela se si procede per l'articolo 638) va depositata a mano o presso la cancelleria della Procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale) che sono tenuti non solo a riceverla ma anche a disporre subito gli opportuni accertamenti.
Non usate raccomandate o fax.
Inviate a LAV (SOS Maltrattamenti, via Sommacampagna 29, 00185 Roma) copia del vostro atto. Ci permetterà di stilare una statistica nazionale ed eventualmente attivare l'articolo 7 della nuova legge, che permette alle associazioni e gli enti riconosciuti di "perseguire finalità di tutela degli interessi lesi" ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura penale.
Atto di denuncia (o querela)
Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di .....
e p.c. Al Comando Stazione Carabinieri di .....
(- oppure Al Commissariato della Polizia di Stato di.....
- oppure Al Comando Stazione Forestale.....
- oppure alla Guardia di Finanza di.....
- oppure al Comando Polizia Municipale di .....
- oppure al Comando Polizia Provinciale di..... )
(se invece la consegnate solo all'Organo di Polizia, indicherete solo quello prescelto)
La/Il sottoscritta/o (generalità, domicilio, recapiti telefonici) espone quanto segue.
In data..... in località..... del comune di..... ha notato (esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito); (fornire inoltre ogni elemento utile per l'identificazione dei responsabili e nel caso di ignoti intestare l'atto "contro ignoti": targhe di auto, riconoscimento personale, descrizione somatica, etc.; aggiungere ogni elemento utile che possa descrivere le modalità dell'azione, ad es. "faceva uso di una spranga", ovvero "trasportava l'animale facendo uso di un camion privo di aerazione per l'aria" ovvero "deteneva l'animale in una gabbia insufficiente" ecc.).
Trattasi di possibile ipotesi di reato di cui agli articoli (citare la fattispecie, vedi sopra) che ha provocato grave strazio all'animale medesimo (eventualmente aggiungere, se i fatti ancora sono in atto, "che sta continuando a procurare strazioall'animale").
Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di cui all'articolo (citare articolo se si conosce) C.P. o di altro reato che la S.V. ritenesse di ravvisare nei fatti sopra descritti e/o a seguito di indagini.
In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. confidando che i responsabili possano esser perseguiti penalmente (eventualmente aggiungere, se i fatti ancora sono in atto: "si avanza cortese istanza affinché gli organi di indirizzo si attivino per impedire che il reato sopra descritto possa essere portato ad ulteriori conseguenze")
P.S. Nel caso di reati perseguibili a querela specificare:
- che "allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteranno responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamente la punizione penale ai sensi di legge";
- che "ai sensi degli artt. 406 e 408 C.p.p. si chiede di essere informati presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di proroghe delle indagini preliminari e eventuali richieste di archiviazione".
Si indicano quali persone informate sui fatti sopra descritti i signori:
- Tizio..., nato a... il..., residente/domiciliato in... alla via... , telefono...
- Caio...,
si allegano (gli eventuali) i seguenti documenti:
- referti del veterinario
- foto
- riprese video
- bastoni, catene, trappole ecc.
- tracce di veleno (per le quali si chiede che la S.V. Voglia disporre una specifica analisi)
- altro...
Si ringrazia.
Luogo, data e firma che viene apposta al momento del deposito dell'atto.
Per ulteriori informazioni:
www.infolav.org
Tratto da: Animali, non bestie
Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti
Gianluca Felicetti
© Copyright Edizioni Ambiente 2004
Tralasciando ogni questione strettamente tecnica (soprattutto con riferimento alle formalità di deposito), bisogna preliminarmente chiarire che i reati, in relazione alla "procedibilità", si distinguono - per la parte che qui interessa - in almeno due grandi categorie: quelli "perseguibili" a querela di parte e quelli "perseguibili" d'ufficio.
Tale distinzione è riscontrabile unicamente dopo una lettura delle singole norme incriminatrici del Codice penale.
La differenza - in estrema sintesi - risiede sul fatto che i reati perseguibili a querela sono quelli per la cui punizione del colpevole la legge richiede un impulso o un'iniziativa da parte della persona offesa che, entro tre mesi dal fatto, dovrà formalizzare un atto (denominato querela) indirizzato all'Autorità Giudiziaria con il quale espone i fatti che ritiene costituiscano reato chiedendo la punizione del colpevole ove ne venisse accertata la responsabilità.
I reati perseguibili d'ufficio, invece, sono quelli per i quali l'Autorità Giudiziaria, una volta che è venuta a conoscenza (ad es. attraverso una relazione della Polizia Giudiziaria, ovvero una denuncia) del fatto in astratto riconducibile a un reato, ha il dovere di proseguire le indagini anche in assenza di altro impulso da parte di terzi eventualmente offesi.
Se ne conclude che ove un reato sia perseguibile a querela di parte, se manca questo atto (ovvero è proposto oltre i termini), la conseguenza sarà, di regola, la non procedibilità per mancanza dell'atto di impulso.
Per intenderci, tutti i reati contravvenzionali sono perseguibili di ufficio, la competenza (salvo pochissime eccezioni) è del Tribunale penale in formazione monocratica (tranne per l'articolo 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui - salvo che il fatto costituisca più grave reato, competenza di giudizio demandata al Giudice di Pace).
I reati relativi al maltrattamento e all'abbandono di animali rientrano comunque tutti nella categoria di quelli perseguibili d'ufficio.
Premettendo, scrive l'avvocato Ottorino Agati di Roma, che gli atti di denuncia e querela sono privi di specifiche formalità (eccetto quelle legale alle formalità di deposito) e, dunque, alla portata - salvo ipotesi complesse - di tutti, e che presso gli uffici preposti alla ricezione di questi atti sarà possibile trovare una valida assistenza alla compilazione (per la quale è sempre bene contattare prima del deposito un legale di fiducia), ecco un esempio assolutamente generale di denuncia al quale poi adattare con le dovute differenze i singoli atti. Utilizzate l'esempio solo come riferimento.
Artt. 544 bis c.p. (Uccisione di animali); art. 544 ter (Maltrattamento di animali); art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati); art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali); art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) applicabile "salvo che il fatto costituisca più grave reato" (quindi Art.544 bis) e per il quale - per l'ipotesi del primo comma - occorre la proposizione di atto di querela da parte della persona offesa; art. 727 c.p. (Abbandono di animali-Detenzione incompatibile); articolo 2 della Legge (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti).
La denuncia (o querela se si procede per l'articolo 638) va depositata a mano o presso la cancelleria della Procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale) che sono tenuti non solo a riceverla ma anche a disporre subito gli opportuni accertamenti.
Non usate raccomandate o fax.
Inviate a LAV (SOS Maltrattamenti, via Sommacampagna 29, 00185 Roma) copia del vostro atto. Ci permetterà di stilare una statistica nazionale ed eventualmente attivare l'articolo 7 della nuova legge, che permette alle associazioni e gli enti riconosciuti di "perseguire finalità di tutela degli interessi lesi" ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura penale.
Atto di denuncia (o querela)
Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di .....
e p.c. Al Comando Stazione Carabinieri di .....
(- oppure Al Commissariato della Polizia di Stato di.....
- oppure Al Comando Stazione Forestale.....
- oppure alla Guardia di Finanza di.....
- oppure al Comando Polizia Municipale di .....
- oppure al Comando Polizia Provinciale di..... )
(se invece la consegnate solo all'Organo di Polizia, indicherete solo quello prescelto)
La/Il sottoscritta/o (generalità, domicilio, recapiti telefonici) espone quanto segue.
In data..... in località..... del comune di..... ha notato (esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito); (fornire inoltre ogni elemento utile per l'identificazione dei responsabili e nel caso di ignoti intestare l'atto "contro ignoti": targhe di auto, riconoscimento personale, descrizione somatica, etc.; aggiungere ogni elemento utile che possa descrivere le modalità dell'azione, ad es. "faceva uso di una spranga", ovvero "trasportava l'animale facendo uso di un camion privo di aerazione per l'aria" ovvero "deteneva l'animale in una gabbia insufficiente" ecc.).
Trattasi di possibile ipotesi di reato di cui agli articoli (citare la fattispecie, vedi sopra) che ha provocato grave strazio all'animale medesimo (eventualmente aggiungere, se i fatti ancora sono in atto, "che sta continuando a procurare strazioall'animale").
Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di cui all'articolo (citare articolo se si conosce) C.P. o di altro reato che la S.V. ritenesse di ravvisare nei fatti sopra descritti e/o a seguito di indagini.
In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. confidando che i responsabili possano esser perseguiti penalmente (eventualmente aggiungere, se i fatti ancora sono in atto: "si avanza cortese istanza affinché gli organi di indirizzo si attivino per impedire che il reato sopra descritto possa essere portato ad ulteriori conseguenze")
P.S. Nel caso di reati perseguibili a querela specificare:
- che "allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteranno responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamente la punizione penale ai sensi di legge";
- che "ai sensi degli artt. 406 e 408 C.p.p. si chiede di essere informati presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di proroghe delle indagini preliminari e eventuali richieste di archiviazione".
Si indicano quali persone informate sui fatti sopra descritti i signori:
- Tizio..., nato a... il..., residente/domiciliato in... alla via... , telefono...
- Caio...,
si allegano (gli eventuali) i seguenti documenti:
- referti del veterinario
- foto
- riprese video
- bastoni, catene, trappole ecc.
- tracce di veleno (per le quali si chiede che la S.V. Voglia disporre una specifica analisi)
- altro...
Si ringrazia.
Luogo, data e firma che viene apposta al momento del deposito dell'atto.
Per ulteriori informazioni:
www.infolav.org
Tratto da: Animali, non bestie
Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti
Gianluca Felicetti
© Copyright Edizioni Ambiente 2004